Il film Erin Brockovich è lo spunto filmico per parlare del reato di disastro ambientale, trovate la prima parte sulla pagina professionale dello Studio a questo link.

Tale delitto è punito dall’art. 452-quater c.p. il quale prevede che: “Fuori dai casi previsti dall’articolo 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.”

Cosa si intende per disastro ambientale?
Il codice punisce le seguenti condotte:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

E’ prevista un’aggravante speciale per reati contro un’area protetta o sottoposta a vincolo storico, paesaggistico, ambientale o di altro tipo o se ai danni di specie animali e vegetali protette.

La sua introduzione è recente, ossia il 2015, con la Legge n. 68.
Tale Legge, nell’alveo anche di una spinta dell’opinione pubblica per la protezione del bene giuridico ambiente, ha introdotto altre fattispecie a protezione dell’ecosistema, quale ad esempio : inquinamento ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo ed omessa bonifica
Tale norma ha permesso, da quel momento in poi, di punire quei macro eventi, prima spesso impuniti, eventi non immediatamente percepibili come tali, ma esplicanti i propri effetti in un lasso di tempo notevolmente più dilatato e distante rispetto all’evento-causa.

Si tratta certamente di un reato di evento, risultando essenziale, ai fini del perfezionamento della fattispecie, che l’alterazione si sia già verificata, ed in modo irreversibile; ciò è evidenziato peraltro dalla ulteriore previsione di cui all’art. 452-quinquies, il cui secondo comma espressamente contempla la possibilità che venga ad essere cagionato il mero pericolo di disastro ambientale, limitando tale previsione, tuttavia, alla sola fattispecie di disastro colposo di cui al comma 1 dell’art. 452-quinquies, con ciò confermando come, per quanto invece concerne l’analizzando delitto di disastro ambientale contemplato all’art. 452-quater, la completa integrazione di quest’ultimo non possa prescindere dal verificarsi dell’evento

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte.

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