Il film “I Soliti sospetti” con indiscusso protagonista Kevin Spacey, è il mezzo cinematografico per trattare dell’interrogatorio, la cui prima parte la trovate sulla Pagina Fb dello Studio Legale in versione video a questo link.

L’interrogatorio è uno delle attività più rilevanti che investono l’imputato o indagato; attraverso tale mezzo sono messi in condizioni di scoprire il proprio addebito di reato e condurre una prima difesa, decidendo se rispondere o tacere.
Viene, infatti, in contatto per la prima volta con il PM o il Giudice, esponendo la propria versione dei fatti.
E’ inderogabile la presenza del difensore, di fiducia o d’ufficio, che deve essere preventivamente avvisato, oltre a quella dell’interprete se egli non conosce la lingua italiana.
Successivamente egli potrà essere risentito, ma in contraddittorio, nel processo, e questo prende il nome di esame.
Questa è una prima differenza che vediamo con il film, dove il personaggio di Kevin Specey è ascoltato senza difensore (anche se questo è possibile per l’indagato libero, con avviso comunque al difensore).

Ne esistono sostanzialmente di due tipi:
1) quello investigativo, in cui il cittadino conosce per la prima volta l’addebito mossogli e che gli viene notificato a mezzo o dell’avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p., oppure attraverso avviso di garanzia, con l’invito a nominare un difensore di fiducia. Questo di regola è volontaristico da parte dell’indagato, che chiede di essere sentito per strategie difensive, ma che potrebbe aggravare la sua posizione, ben potendosi applicare una misura cautelare sulla scorta delle sue dichiarazioni. In tale caso, con l’avviso 415 bis, si danno 20 giorni per presentarsi.

2) quello cautelare, che deve essere condotto dal Giudice che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare e che ha finalità garantistiche, volte a verificare i presupposti dell’ordinanza. A seguito di questa potrà confermarla, modificarla o anche revocarla. Questo deve avvenire entro 5 giorni dall’applicazione della misura.

Anche se detenuto, l’indagato/imputato interviene libero all’interrogatorio, salvo le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga.
Non si possono usare mezzo che influiscano sulla libertà di autodeterminazione.
La sanzione per le violazioni è l’inutilizzabilità.
Sono vietati, ad esempio, ipnosi, macchina della verità, il cd. Terzo grado con pratiche brutali, o l’interrogatorio stringente, quello tenuto per molte ore di giorno o di notte o che preveda il suo inizio alla sera, o svegliandolo di notte.

Prima che abbia inizio, all’indagato/imputato sono rilasciati alcuni avvisi, come la utilizzabilità anche contro di lui delle dichiarazioni, il suo diritto al silenzio, e il dovere di rispondere secondo verità, ma solo per la sua identità.
Per il resto, infatti, per ragioni difensive, l’indagato/imputato avrà sempre possibilità di mentire, chiaramente.
Se fa dichiarazioni cd. di correità, ossia di responsabilità di altri, assumerà l’ufficio di testimone.

Anche gli avvisi, se mancati, prevedono la sanzione dell’inutilizzabilità.

L’autorità che procede all’interrogatorio, dovrà rendere chiara la contestazione del reato, le prove a suo carico, a meno che questa infici la segretezza delle indagini.
L’autorità pone direttamente le domande.
L’imputato/indagato può rispondere a tutte, ad alcune di esse, e se ammette fatti a se sfavorevoli va incontro alla confessione.

Di tutto è redatto verbale, ovviamente.

L’invito a presentarsi ad interrogatorio, se ne ha intenzione il PM, è contenuto nell’avviso che deve essere notificato anche al difensore.
Se è fatto dal PM, può svolgersi senza difensore, ma che deve essere avvisato.
Quello della persona in custodia cautelare deve essere tenuto sempre dal PM.

Il difensore che interviene non pul fare segni di approvazione o disapprovazione, e se intende fare osservazioni o richieste, può farlo e tutto questo sarà trascritto nel verbale.
Se l’indagato invitato dal PM non si presenta, è possibile l’accompagnamento coattivo.

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