Il film da cui ho tratto spunto per analizzare il traffico di droga internazionale è “Il Padrino”, che sarà analizzato in tutti i suoi personaggi, con ognuno di loro abbinato ad un reato, per questa occasione, il personaggio di Sollozzo ci permette di disquisire del reato anzidetto.
La prima parte, in video, la trovate a questo link.

Occorre premettere che quello posto da Sollozzo, calabrese con base a New York, è un traffico di droga internazionale, visto che coinvolge più paesi e diversi continenti.
Il nostro sistema internazionale, allo scopo di contrastare questo fenomeno che ancora oggi imperversa, con enormi guadagni, in tutto il mondo, con le tratte di partenza concentrate oggi in sud america, è arrivato a sottoscrivere la Convenzione di Palermo, del 2000 e scritta dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
L’Italia la ratificò nel 2006.

L’art. 3 punisce il reato transnazionale con la pena della reclusione non inferiore a 4 anni. Viene considerato transnazionale un reato che:
– È commesso in più di uno Stato;
– È commesso in uno Stato, ma un a parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
– È commesso in uno Stato, ma in esso è implicito un gruppo criminale organizzato che è impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
– È commesso in più di uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

Ma quando si compie traffico internazionale di stupefacenti?
Dobbiamo partire dal testo base della legislazione italiana.

Essa è disciplinata dal D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti) che contiene la normativa concernente l’arresto per spaccio di droga, di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.
Non c’è nel nostro ordinamento giuridico una definizione onnicomprensiva di sostanza stupefacente o sostanze psicotrope, in quanto il nostro assetto normativo si fonda su di un principio tabellare secondo il quale si considerano tali le sostanze che risultano catalogate nelle tabelle allegate al predetto DPR, aggiornate periodicamente dal Ministero della Sanità.

L’art. 73 del Testo Unico qualifica come perseguibili le seguenti condotte:
– coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione;
– vendita, offerta, messa in vendita, cessione, ricezione, procurare ad altri, distribuzione, commercio; trasporto, invio, passaggio, spedizione in transito, consegna e detenzione; esportazione e importazione di stupefacenti.
Tra le fattispecie di reato riconducibili alla detenzione e spaccio di stupefacenti vi è da citare il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74), di agevolazione all’uso delle sostanze de quo (art. 79); di istigazione, proselitismo ed induzione all’uso (art. 82).

Oltre gli articoli che regolamentano la detenzione e lo spaccio di stupefacenti, vi è l’art. 74 che punisce le condotte associative, (concorso di tre o più persone nel reato) ovvero il caso di costituzione di un’associazione di persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il comma 1 dell’art. 74 colpisce con la più grave pena della reclusione non inferiore a vent’anni colui che “promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia” il gruppo associativo dedito ad arricchirsi col commercio di droga.
Il semplice associato, è punito, invece, con la reclusione non inferiore a dieci anni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 74.

Oggi, la maggior parte del traffico di droga diretta in Europa avviene via mare, attraverso i due maggiori scali regionali: nel sud, in Spagna e Portogallo; a nord, nei Paesi Bassi e in Belgio. Per il traffico soprattutto di cocaina, la rotta più importante è quella atlantica. Le piantagioni di coca si trovano, infatti, in tre paesi: Bolivia, Colombia e Perù.
Numerosissime sono le associazioni finalizzate alla detenzione e allo spaccio di droga internazionale (traffico internazionale di droga), e molti sono i sequestri operati nei maggiori porti italiani (Palermo, Gioia Tauro, Napoli e Livorno), non soltanto del carico di droga ma anche della nave.
Non sono rari, infatti, i casi in cui l’armatore subisce il sequestro della nave per reati commessi dal personale di bordo, con la necessità di dover poi dimostrare al processo la propria estraneità al reato al fine di riottenere la propria nave.

Occhio anche ai pacchi che qualcuno può farsi inviare dagli amici dall’Olanda o da altre zone in cui è consentita la vendita e l’uso di tali sostanze, infatti il rischio è che venga addebitato o l’art. 73 o 73 del DPR del 90′.

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