“Febbre da Cavallo” è il film scelto per spiegare in maniera non tecnica il reato di esercizio abusivo di scommesse pubbliche ed il gioco d’azzardo, trovate la trama sulla pagina FB dello studio legale a questo link.

Ovviamente questo appuntamento non può che essere che dedicato a Proietti.
Invece di utilizzare una mandrakata, ho usato un caso nel quale Mandrake, Er pomata e Felice rimangano vittima del famoso gioco delle 3 carte.

Ebbene, a differenza di quanto potrebbe pensare la pubblica opinione, tale gioco non può essere punito a titolo di truffa, visto che si parla, appunto, di gioco o scommessa e perché non è tale il comportamento di chi sollecita “nell’ignaro scommettitore la volontà di giuocare, attraverso la prospettazione di un facile guadagno dovuto alla sua abilità”.(CASS. PEN. 21 SETTEMBRE 2020, N. 26321)

Sarebbe astrattamente configurabile, invece, il reato di cui all’art. 4 comma 1 della legge n. 401/1989, il quale sanziona penalmente chi esercita in modo abusivo l’organizzazione di scommesse pubbliche, scommesse che possono essere si organizzate, ma sulla scorta delle autorizzazioni indicate nel TULPS (testo unico pubblica sicurezza).
Infatti, se improvvisato, anche se con un banchetto e due “compari” che fingono di vincere alle “tre campanelle”, la condotta viene considerata occasionale e, di conseguenza, non rientra nel reato di esercizio abusivo di giochi di pubblica scommessa non autorizzati.
Ciò, sulla scorta del fatto che, in assenza di una struttura nella quale siano impiegati mezzi e persone, o comunque pur ammettendosi una complessità data dai “complici”, non si può comunque ridurre alla semplice disponibilità di un banchetto mobile, pur con un soggetto che tiene il “banco” spalleggiato da altri due che simulano l’entusiasmo per una vincita a portata di mano.
E’ pur vero che tale atteggiamento induce i passanti a credere in un facile guadagno, ma il reato mira a reprimere non la occasionale e sporadica attività di scommessa su giuochi di abilità, ma la non occasionale organizzazione di essa.

L’unico reato che sarebbe estrattamente configurabile ad avviso della Cassazione è quello del reato contravvenzionale di cui all’art. 718 c.p. che punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola.
Eppure la punizione per tale reato contravvenzionale (le contravvenzioni sono per lo più sanzioni economiche di natura penale)può scattare solo se la possibilità di vincere o di perdere la posta economica in gioco dipende, in maniera preponderante, se non esclusiva, dalla sorte e non dalla capacità dei giocatori.

Per questo, l’organizzazione di tornei di poker nella variante del “Texas Hold’Em”, o i tipici giochi natalizi con posta in gioco costituita esclusivamente dalla sola quota d’iscrizione, l’assegnazione di un numero uguale di gettoni, con preventiva individuazione del premio finale, non costituiscono un esercizio di gioco d’azzardo poichè, considerate le concrete modalità di svolgimento del gioco, risulta preponderante l’abilità del giocatore sull’alea ed irrilevante il fine di lucro rispetto a quello prettamente ludico.

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