Il Camorrista è il film che ho scelto per parlare del reato di associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis del codice penale (trovate la prima parte sulla pagina Facebook dello Studio a questo link)

Venne introdotta dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 (detta “Rognoni-La Torre” dal nome dei promotori).

Infatti, fino al 1982, per contrastare il fenomeno della mafia in Italia, si faceva ricorso all’art. 416 c.p. che puniva l’associazione per delinquere, ma tale fattispecie risultò ben presto inefficace di fronte alla vastità e alle dimensioni del fenomeno mafioso, e le sue manifestazioni tipiche. Tra le finalità perseguite dai soggetti uniti dal vincolo associativo ve n’erano anche di lecite, e ciò costituì il più grande limite all’applicazione dell’art. 416 del codice penale.

A introdurre nel codice penale l’articolo 416 bis (delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso) fu la legge 13 settembre 1982, n. 646, promulgata in seguito all’omicidio del segretario del Pci regionale Pio La Torre, avvenuto il 30 aprile 1982, e di quello del prefetto di Palermo, Carlo Alberto dalla Chiesa, avvenuto il 3 settembre nella strage di via Carini.

Quali sono le caratteristiche dell’Associazione mafiosa?
1) La forza di intimidazione dell’associazione contro i loro stessi consociati
2) La condizione di assoggettamento all’associazione contro terzi e l’omertà dei suoi aderenti
3) Lo scopo di essere associati e la volontà di aiutare l’associazione a raggiungere i suoi scopi (dolo specifico)

E’ un reato di mera condotta e le condotte punibili, analogamente a quanto previsto alla fattispecie generale ex 416, e con esclusione della figura del costitutore, sono la partecipazione, la promozione, la direzione e l’organizzazione.

Per esserne imputati, cosa importante, basta che la struttura associativa sia dotata di un coefficiente minimo di organizzazione, oltre ad un contributo non insignificante dell’associato inserito nella struttura e valutato, quest’ultimo, nel rapporto di un contributo causale (in concreto) nel raggiungimento degli scopi dell’associazione.

Non è configurabile il tentativo, così come per il 416. Il reato, essendo a natura permanente, si perfeziona non appena sia raggiunto il minimum di mantenimento della situazione necessaria per la sussistenza del singolo reato, e si consuma quando sia cessata la condotta volontaria di mantenimento.

Sono previste alcune circostanze aggravanti specifiche per quell’associazione, ed i loro appartenenti, che detiene armi e per coloro che finanziano attività economiche attraverso i proventi, prezzi o prodotti dei propri delitti.

Category
Tags

No responses yet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi qui per comunicare direttamente su WhatsApp con l'Avvocato Ferlisi
Invia