Il film “Un americano a Roma” con il grande Alberto Sordi quale protagonista, di cui potete leggere la trama sulla pagina professionale a questo link, rappresenta il mezzo per affrontare il tema del suicidio nel nostro ordinamento.

Come si è arrivate alle attuali regole innanzitutto?
Nel diritto romano il suicidio era punito parzialmente, ossia era sanzionato quello dei soldati e quello di chi era in attesa di giudizio; nel Medioevo il suicidio fu quasi sempre previsto come crimine e solo durante l’Illuminismo si iniziò a depenalizzare il suicidio.

E oggi?
Come reso noto da tutto il filone legato all’Eutanasia e parzialmente risolto con il Caso Cappato, nel nostro ordinamento sono vietati gli atti dispositivi sul proprio corpo e sul bene giuridico vita, ritenuto questo dalle norme un bene indisponibile anche nei confronti di se stessi.
Tuttavia per motivi di non punibilità logici, il suicidio non è previsto dal nostro codice penale come reato, vista l’impossibilità di punire chi si toglie la vita.
Ciò produce, però, un paradosso, ossia che sarebbe illecito e quindi punito chi si taglia, ad esempio, un braccio, mentre non sarebbe punibile chi, per evidenti motivi, riesce a togliersi la vita.

Le condotte punite, piuttosto, sono quelle di chi istiga al suicidio, di chi ne rafforza anche solo l’intenzione psichica o chi lo favorisce con un vero e proprio aiuto (il caso Cappato, appunto).

Ma cosa c’è alla base dalla contraddizione in termini di non punire un atto come il suicidio, sebbene la propria vita risulta un bene indisponibile?
C’è qualche motivazione oltre la semplice motivazione di non punibilità?

La mancanza di una valutazione espressa dal legislatore nei confronti dell’aspirante suicida è dovuta al campo decisamente intimistico del tema, tale che il legislatore avrebbe dovuto prendere una decisione di fatto sulla moralità.
Pertanto, piuttosto che schierarsi, il nostro ordinamento, così come quello di altri, ha scelto quella che viene definita una neutralità debole : da un lato si ritiene doveroso impedire l’altrui suicidio attraverso la punizione, a determinate condizioni, dell’omissione di soccorso, mentre dall’altro preferisce non prendere posizione nemmeno contro il tentato suicidio, comprendendo il problema umano dietro la scelta di questo insane gesto.

Tuttavia il tentato suicidio è stato considerato reato a determinate condizioni.
Ad esempio nel 2001 la Cassazione ha riconosciuto colpevoli di interruzione di pubblico servizio due cittadini romani che avevano manifestato nei locali dell’avvocatura comunale propositi di suicidio, provocando un blocco, di fatto, dell’intero ente.
La Suprema Corte in tale caso ha statuito che il tentativo di suicidio ”aveva creato una turbativa concreta, e che si era realizzato un danno concreto allo svolgimento del servizio pubblico”.
Quindi il tentativo di suicidio non è punito ex se, ma allorquando esso non abbia i propositi della serietà e se provochi, attraverso le condotte messe in pratica per togliersi la vita, altri reati, offendendo altri beni giuridici.
Insomma, sebbene non è punito né il suicidio né in forma tentata, nel volersi togliere la vita non c’è assolutamente bisogno di provocare e ledere la libertà altrui.

Tornando al film, Nando ha commesso un reato?
Insomma,Nando/Sordi ben poteva essere punito per un reato proprio come quello di interruzione di pubblico servizio, visto che aveva occupato un monumento storico quale il Colosseo e costretto a muoversi non solo mezza polizia romana, ma persino l’ambasciatore americano.

E negli altri paesi del mondo come è considerato il suicidio?
In occidente la maggior parte dei paesi non punisce più il suicidio, a differenza del medioevo dove tale condotta era punita; viceversa, esso è punito nei paesi islamici.
Addirittura in Canada si consente esplicitamente a chiunque di utilizzare “la forza che possa ragionevolmente essere necessaria” per evitare che un individuo si suicidi.
L’Inghilterra e il Galles lo hanno depenalizzato tramite il Suicide Act del 1961 e la Repubblica d’Irlanda nel 1993.

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