L’Avvocato del Diavolo è il mezzo filmico con il quale voglio trattare il reato di atti sessuali con minori, visto che il protagonista interpretato da Keanu Reeves, avvocato, tratta all’inizio del film il caso di un insegnante accusato di molestie su minori; la trama la trovate sulla pagina Facebook dello Studio Legale a questo link.

Famoso è il contro-esame, istituto già trattato attraverso il film “La rivincita delle bionde” a questo link, nel quale l’Avvocato Kevin Lomax fa cadere una ragazzina, facendo leva sui dubbi e riuscendo a fare assolvere l’imputato insegnante di scuola.

Innanzitutto occorre fare il punto su ciò che si intende per “atti sessuali”, ossia quali siano considerati tali o meno, visto che ci si trova nel campo dei cd. reati “borderline” , ossia reati che fissano il comportamento punito dalla fattispecie in maniera non evidentemente chiara.
Se “tastare” parti del corpo altrui sono evidentemente molestie, o se costringere ad un rapporto sessuale è costituisce chiaramente violenza, diverso è il caso di comportamenti non così definiti.
Il bacio rubato è un atto sessuale? Può essere considerato molestia?
E una carezza, uno sfiorare la mano altrui? Sono molestie se non gradite?

Giurisprudenza e dottrina hanno usato due criteri per differenziare cosa è atto sessuale da cosa non lo è : criterio oggettivo e soggettivo.
Il base al primo è quell’atto che insiste solamente sulle cd. zone erogene, ossia quelle zone capaci di stimolare l’istinto sessuale (organi genitali, cosce, labbra); secondo il criterio soggettivo, invece, è atto sessuale quell’attività che insiste anche su una parte del corpo non propriamente erogena, ma è comunque finalizzato ad avere un piacere sessuale.
Secondo la Suprema Corte, è da considerarsi tale qualsiasi atto che, anche senza contatto fisico diretto con la vittima, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà della persona attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente.

Fatto questo assunto, le molestie sono punite dal codice penale con l’arresto fino a sei mesi, ivi comprendendo anche la molestia telefonica, espressione quest’ultima che dato l’adeguamento tecnologico, ricomprende anche le nuove forme di comunicazione.
Non esiste tuttavia uno specifico reato di molestie sessuali, sottoponendo le attività censurate nell’alveo più ampio del futile motivo.

Nel caso dell’Avvocato del Diavolo, l’insegnante subirebbe, piuttosto, nel nostro ordinamento, un’imputazione ex art. 609 quater del codice penale, ossia atti sessuali con un minorenne, puniti con una pena che va dai 6 ai 12 anni.
Tale norma punisce chiunque compia atti sessuali con un infraquattordicenne, con il consenso di quest’ultimo o di colui che li compia con una minore di anni 16 ed il colpevole sia una persona che eserciti un’autorità nei confronti del minore, come il caso dell’insegnante del film, ad esempio.
Con pena più lieve è invece punito lo stesso soggetto in posizione di supremazia o in capo al quale sussistono doveri di cura, custodia e istruzione, qualora compia atti sessuali con un minore, anche ultrasedicenne, ma solamente nel caso in cui si riscontri un abuso dei poteri connessi alla sua posizione, soggiogando dunque la vittima e sfruttando la propria posizione.

Quindi un professore di scuola, o un educatore, o un genitore, viene punito dal codice penale gravemente, a prescindere dal consenso del minore, proprio per il suo dovere educativo e di custodia; ciò al fine di proteggere il minore, facilmente condizionabile e influenzabile da una persona al quale è posta in posizione di soggezione.

Interessante caso da affrontare è l’ignoranza da parte del soggetto sull’età della persona offesa; ebbene se l’indagato/imputato dimostra di essere davvero in errore e di aver messo in pratica ogni accertamento volto a conoscere l’età del minore, allora la sua condotta sarà scriminata, non potendosi però fare affidamento sulle rassicurazioni verbali del minore o di terzi, ma facendo riferimento a riscontri oggettivi (es. documenti).

Infine merita menzione l’astratta configurabilità del tentativo, che consente la punizione di un soggetto che non ha “consumato” il rapporto, non essendovi stato contatto fisico con il o la minore, ma mettendo in pratica comunque l’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e di violare la libertà di autodeterminazione della vittima sotto l’aspetto sessuale.

Per i motivi suindicati, quindi, l’Avvocato Kevin Lomax ha puntato sul ridimensionare le parole della minore interrogata, facendo emergere che le ragazze erano aduse a fare riferimenti e giochi sessuali, addirittura facendo sembrare il professore vittima di un gioco da parte delle stesse.
Insomma, l’avvocato ha semplicemente giocato sulla definizione di “atti sessuali” e sulla dimensione oggettiva o soggettiva, puntando le proprie fiches sulla maggiore credibilità di un insegnante e sulla percezione degli atti dello stesso quali non sessuali.

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